Con la nota n. 0339673 del 22 luglio 2025 l’Icqrf fornisce chiarimenti riguardo le pratiche di acidificazione e disacidificazione degli spumanti chiarendo che:
– Acidificazione e disacidificazione della cuvée si possono effettuare sui prodotti di cui alle categorie indicate con i numeri 4, 5 e 6 dell’Allegato VII parte II del regolamento UE nr. 1308/13 escludendo il nr. 7 che sarebbe quello che identifica i vini spumanti gassificati. Mentre la sola acidificazione della cuvée si può effettuare nel limite di 1,50 g/l;
– La regolazione dell’acidità (con i composti enologici indicati nella tabella dell’Allegato I del regolamento UE nr. 2019/934) si può effettuare, anche dopo la formazione della cuvée, sui vini spumanti indicati nelle categorie di cui ai punti 4, 5, 6 e 7 dell’Allegato VII parte II del regolamento UE nr. 1308/13 nel limite massimo di 4 g/lt;
– Stante quanto sopra indicato, e tenuto conto quanto introdotto con il regolamento (UE) nr. 2019/934, i contenuti della circolare prot. 17802 del 21.12.2011 sono da considerarsi superati.
Leggi la nota n. 0339673 del Masaf











































