Produzione Blanc de Blancs

La cantina per la quale lavoro vorrebbe fare uno spumante bianco generico sia nella versione brut che extra dry con la dicitura BLANC DE BLANCS. Vorrei chiederle se si può fare e se c’è qualche regola a cui attenersi?

L’indicazione “blanc de blancs” e s tata oggetto, in passato, di una specifica disciplina a livello di Ue. Ai sensi dei regolamenti (CEE) n. 2396/89 e n. 3201/90 l’utilizzo della stessa era riservato all’etichettatura di taluni vini tranquilli bianchi originari di alcuni Paesi dell’Ue, anche a denominazione d’origine, ottenuti da uve di varietà di vite a bacca bianca. In particolare, per l’Italia, era possibile utilizzare l’espressione “bianco da uve bianche” esclusivamente nell’etichettatura dei vini da tavola bianchi. Nel 1995 la Commissione europea ha chiarito che era possibile, anche nel caso di un vino tranquillo proveniente dalla Spagna, dove era possibile utilizzare l’espressione “blanco de uva blanca”, e commercializzato in Francia, l’utilizzo della predetta indicazione tradotta in lingua francese. I regolamenti citati sono stati abrogati e nei regolamenti successivi non e stata più prevista una riserva a livello UE per l’indicazione in questione. Quest’ultima, dunque, può rientrare fra le indicazioni disciplinate dall’art. 118, comma 2, del Reg. (UE) n. 1308/2013, purché soddisfi i requisiti del regolamento (UE) n. 1169/2011 (in particolare, dell’art. 7) e dell’art. 14, comma 1, del DM 13/08/2012. In definitiva, l’indicazione in questione, oltre che veritiera e documentabile, deve essere precisa, chiara e facilmente comprensibile per il consumatore e non ingannevole quanto alle caratteristiche del vino nella cui etichettatura essa figuri. In tal senso, si e dell’avviso che, per quanto riguarda lo spumante prodotto e commercializzato in Italia, la cui partita sia stata costituita utilizzando, esclusivamente, uve a bacca bianca o mosti o vini prodotti dalla trasformazione di tali uve, sia consentito utilizzare un’apposita indicazione in lingua italiana (ad es.: “bianco da uve bianche” o altre equivalenti); in alternativa la predetta indicazione in italiano deve accompagnare “blanc de blancs”. Resta inteso che, attraverso la documentazione ufficiale di cantina (segnatamente, il registro telematico), e onere dell’operatore interessato comprovare che, per la costituzione della partita, siano state utilizzate, esclusivamente, uve a bacca bianca o mosti o vini prodotti dalla trasformazione di tali uve.

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