Dall’ICQRF – Il nuovo manuale d’uso del registro telematico e aggiornamenti in materia di acidificazione vini

Aggiornamento e pubblicazione nuovo manuale d’uso del registro telematico prodotti vitivinicoli

Al fine di rendere maggiormente fruibili le funzionalità del sistema di registrazione delle operazioni di cantina all’interno del portale del registro telematico, è stato aggiornato il manuale di funzionamento con alcune importanti novità e alcune precisazioni.
Tra gli aggiornamenti più significativi:

1. Riferimenti (paragrafo 1.4.)
2. Registro delle modifiche (paragrafo 1.5);
3. Svinatura e Sfecciatura (paragrafi 4.5.2 e 4.5.3);
4. Esempi di vinificazioni particolari: ripasso, novello (paragrafo 4.5.3.3);
5. Precisazione su un aspetto della sezione “Sciroppo zuccherino” (paragrafo 4.6.6);
6. Precisazione sul coefficiente da usare per il passaggio da peso a volume dei quantitativi di saccarosio usato nelle spumantizzazioni (paragrafo 4.6.6);
7. Dolcificazioni (paragrafo 4.7.3);
8. Funzionalità di registrazione delle operazioni di correzione dell’acidità anche a carico delle partite di vini spumanti (paragrafi 4.7.4 e 4.7.5);
9. Precisazioni sulla chiusura del registro (paragrafo 6);

Di seguito il link relativo all’Avviso pubblicato sul sito SIAN.

 

 

Correzione dell’acidità dei vini spumanti

Con la nota n. 0339673 del 22 luglio 2025 l’Icqrf fornisce chiarimenti riguardo le pratiche di acidificazione e disacidificazione degli spumanti chiarendo che:

– Acidificazione e disacidificazione della cuvée si possono effettuare sui prodotti di cui alle categorie indicate con i numeri 4, 5 e 6 dell’Allegato VII parte II del regolamento UE nr. 1308/13 escludendo il nr. 7 che sarebbe quello che identifica i vini spumanti gassificati. Mentre la sola acidificazione della cuvée si può effettuare nel limite di 1,50 g/l;

– La regolazione dell’acidità (con i composti enologici indicati nella tabella dell’Allegato I del regolamento UE nr. 2019/934) si può effettuare, anche dopo la formazione della cuvée, sui vini spumanti indicati nelle categorie di cui ai punti 4, 5, 6 e 7 dell’Allegato VII parte II del regolamento UE nr. 1308/13 nel limite massimo di 4 g/lt;

– Stante quanto sopra indicato, e tenuto conto quanto introdotto con il regolamento (UE) nr. 2019/934, i contenuti della circolare prot. 17802 del 21.12.2011 sono da considerarsi superati.

 

Leggi la nota n. 0339673 del Masaf

 

 

 

 

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