Secondo il Decreto ministeriale n. 9341040 del 26/11/2020, oggetto dell’aiuto sono i vini sfusi, come definiti nell’articolo 2, a DOCG e DOC certificati o atti a divenire tali alla data di pubblicazione del decreto sul sito istituzionale del Ministero ed a IGT, risultanti dal Registro telematico.
I vini come sopra definiti devono essere detenuti alla data del 31 luglio 2020 presso gli stabilimenti dei produttori o in altri stabilimenti in nome e per conto del produttore, come risultanti dalla dichiarazione di giacenza, e riportati nel registro telematico alla data di cui all’articolo 1, comma 3 del presente decreto.
Il quantitativo di vini che può formare oggetto della domanda non può essere inferiore a 100 ettolitri e superiore a 4.000 ettolitri. L’importo dell’aiuto è determinato in 0,060 euro/hl/giorno per i vini a DOCG e DOC e 0,040 euro/hl/giorno per i vini a IGT. Il periodo di stoccaggio è fissato in 6 mesi.
Secondo la circolare Agena n. 78889, ai fini della richiesta di aiuto, il produttore presenta per ogni stabilimento in modalità telematica sul portale SIAN (www.sian.it), la domanda di accesso alla misura a partire dal 30 novembre e fino al 4 dicembre 2020.
Le domande dovranno essere conformi all’allegato 1 della suddetta circolare (disponibile in calce).
Entro cinque giorni lavorativi dalla pubblicazione da parte di Agea dell’elenco delle domande ammesse, i produttori perfezionano la domanda di accesso con i seguenti elementi aggiuntivi:
• l’indicazione dei vasi vinari in cui i vari quantitativi sono detenuti;
• per ogni tipologia di vino tutte le informazioni necessarie all’identificazione del prodotto oggetto di stoccaggio e in caso di vino certificato, il numero della Certificazione di idoneità e la relativa data
• eventuale indicazione di richiesta di pagamento anticipato.
L’inizio del periodo di stoccaggio decorre dalla data di perfezionamento della domanda.
Il soggetto beneficiario che presenta domanda di accesso alla misura con richiesta di pagamento anticipato, ai fini della liquidazione anticipata dell’aiuto deve produrre apposita polizza fidejussoria a favore dell’OP AGEA per un importo pari al 110% dell’aiuto ammissibile, ai sensi dell’art. 3, comma 7 del DM 26/11/2020 prot. n. 9341040.
La polizza fidejussoria può essere presentata ad AGEA a partire dal 10 gennaio 2021, redatta in maniera conforme al fac-simile disponibile in calce.
DM n. 9341040 del 26 novembre 2020
Circolare Agea n. 78889 del 27 novembre 2020
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