Responsabilità dell’Enologo, ecco quali sono

di Marco Giuri

 

QUESITO N. 1

Quali sono le responsabilità dell’enologo?

Svolgo la professione di Enologo libero professionista da diversi anni e non ho mai avuto contestazioni sul mio operato da parte delle aziende con le quali collaboro. Ho recentemente ricevuto una proposta da una nuova azienda ma sono venuto a conoscenza che ha avviato un giudizio contro il precedente Enologo al quale richiede un risarcimento danni per decine di migliaia di euro. Ho pensato di tutelarmi chiedendo all’azienda di sottoscrivere un contratto con una pattuizione che preveda che “l’Enologo risponderà di eventuali danni subiti dall’azienda a causa della sua prestazione solo nel limite del compenso annuo che il committente gli deve corrispondere nell’anno in cui si è verificato il danno”. In questo modo ritengo che il mio rischio sia limitato solo al compenso pattuito con l’azienda senza ulteriori rischi. Che cosa ne pensate?

Accettando un incarico di consulenza (anche di tipo enologico), il professionista assume l’obbligo di svolgere la sua prestazione con la diligenza attesa da un professionista medio e quindi applicando norme e tecniche operative che siano idonee a far conseguire al committente un risultato utile.
La possibilità di escludere o anche solo limitare la responsabilità del professionista nei confronti del proprio committente non è incondizionata.
Non è in alcun modo possibile, infatti, escludere o limitare preventivamente la responsabilità del professionista per dolo o colpa grave. Una simile pattuizione, infatti, sarebbe da considerarsi nulla per violazione dell’art. 1229 del Codice civile che recita: “è nullo qualsiasi patto che esclude o limita preventivamente la responsabilità del debitore per dolo o per colpa grave”. La formulazione della clausola riportata nel quesito, pertanto, non è idonea a proteggere l’Enologo da responsabilità e neppure ad escludere o limitare ad un determinato importo le richieste di risarcimenti che siano conseguenti a sua colpa grave o dolo.

QUESITO N. 2

Come è cambiata la legge sui pagamenti del vino?

 

Ho letto sulle riviste di settore che è cambiata la legge sui termini di pagamento del vino nel dicembre 2021, cosa è cambiato in concreto e che fine ha fatto il vecchio art. 62?

Effettivamente lo scorso 15 dicembre 2021, l’ordinamento italiano ha recepito la Direttiva UE 2019/633 con il D.Lgs. n. 198/2021 in materia delle relazioni commerciali e per il contrasto delle pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera agricola e alimentare. La nuova disciplina reca nuove disposizioni ai rapporti tra acquirente e fornitore di prodotti agricoli e alimentari nel territorio italiano; si applica, pertanto, esclusivamente ai rapporti B2B e non interessa i rapporti della filiera agricola e alimentare con i consumatori finali.
Il testo normativo, in generale, è volto a tutelare maggiormente i fornitori e gli operatori della filiera agricola e alimentare rispetto alle pratiche commerciali vietate, in quanto queste sono contrarie ai principi di buona fede e correttezza e vengono imposte unilateralmente da un contraente alla sua controparte. La disciplina si applica alle cessioni di prodotti agricoli ed alimentari eseguite da fornitori stabiliti nel territorio nazionale, indipendentemente dalla forza dei fatturati.
Con il Dlgs 198/2021 vengono definite le modalità e i contenuti dei contratti di cessione, ovvero il contratto deve essere in forma scritta, anche attraverso documenti di trasporto e/o di consegna, fatture, ordini di acquisto relative ai prodotti e deve contenere come minimo la sua durata, le quantità e le caratteristiche dei prodotti, il prezzo, le modalità di consegna e di pagamento; inoltre è previsto che tali contratti di cessione non possono essere inferiori a 12 mesi, salvo deroga motivata che giustifichi un termine più breve,
Molto importanti sono poi gli artt. 4 e 5 in cui sono previste, definite e identificate le specifiche pratiche commerciali sleali non ammesse; come ad esempio i termini di pagamento per i prodotti deperibili (uva) non possono superare i 30 giorni o 60 giorni per i prodotti non deperibili (vino). Effettivamente l’art 62 della L. 27/2012 viene “pensionato” ma sostituito con una legge molto rigorosa con termini che vengono confermati come inderogabili e la cui violazione comporta a carico del debitore/acquirente sanzioni amministrative che vanno da un minimo di euro 1.000 al 3,5% del fatturato realizzato nell’ultimo esercizio precedente l’accertamento.
ICQRF è designato come autorità di contrasto deputata all’attività di accertamento delle violazioni e all’irrogazione delle relative sanzioni amministrative, il quale può dare attuazione alle disposizioni sulle clausole commerciali sleali sia d’ufficio che su denuncia, proteggendo l’anonimato delle denunce qualora richiesto.
In conclusione, a decorrere dalla data del 15 dicembre 2021, tutti i contratti di cessione di prodotti agricoli e alimentari devono essere conformi al D.Lgs. 198/2021, mentre i contratti che sono in corso di esecuzione devono adeguarsi e conformarsi al Decreto entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore del 15 dicembre scorso.

 

Chi è Marco Giuri

Fondatore dello Studio Giuri Avvocati Associati (www.studiogiuri.it)
Approfondito conoscitore del settore vitivinicolo e delle sue problematiche nazionali ed internazionali.
Docente presso varie Scuole di Specializzazioni, Master ed Enti di formazione.
Consulente legale di Assoenologi e di gruppi societari di rilevanza nazionale ed estera del settore vinicolo, nonché di Consorzi di tutela.
Autore di numerosi articoli in materia di diritto vitivinicolo.