PARERI A QUESITI

di Paolo Brogioni

Con questa rubrica vogliamo dare risalto ai più interessanti pareri dati ai quesiti degli associati, nella convinzione che possano essere di interesse anche per altri professionisti. Si tratta di pareri su: legislazione vinicola, libera professionale, rapporti con il datore di lavoro, legali o fiscali su questioni riguardanti l’attività professionale. Ricordiamo che questo servizo è riservato esclusivamente agli associati, che devono porre i quesiti in forma scritta (email) al seguente indirizzo: quesiti@assoenologi.it.

 

La risposta ai quesiti Assoenologi viene data avvalendosi della consulenza di diversi professionisti competenti per le divese problematiche.

 

 width=Vista la situazione che si è creata a causa del Coronavirus, molti clienti privati esteri non potendo venire in Italia a fare gli acquisti di vini e spumanti direttamente in cantina, ci chiedono di effettuare le spedizioni presso le loro abitazioni in Germania, Austria, Belgio, Olanda ecc. Poiché sono privati cittadini sprovvisti di codice accisa, dobbiamo rivolgerci per il disbrigo della pratica a dei corrieri che non sempre sono abilitati a fare questo servizio. Inoltre, questa pratica, per piccole spedizioni (60/100 bottiglie) va a incidere parecchio sul costo della bottiglia visto che mediamente gli spedizionieri chiedono oltre al costo del trasporto anche 70/100 € per il servizio di disbrigo accisa. Con la presente chiedo se c’è la possibilità di effettuare noi il versamento dell’accisa, per conto del cliente, direttamente allo Stato di destinazione della merce, oppure se esistono alternative per la vendita diretta a privati al di fuori dell’Italia.
Nel caso di vendita on line di vino e di altri prodotti sottoposti ad accisa nei confronti di consumatori finali di altro Paese Ue, con trasporto degli stessi a destinazione a cura o a spese del venditore, l’impresa italiana deve mettere a punto le procedure necessarie al fine di poter assolvere non solo l’accisa ma anche l’Iva del Paese di destinazione.
– Ai fini dell’Iva, l’impresa italiana deve aprire una posizione Iva nel Paese UE di destinazione del prodotto.
– Ai fini dell’accisa, a seconda dei Paesi UE di destinazione, deve nominare un rappresentante fiscale accise o registrarsi direttamente ai fini accise nel Paese di destinazione, oppure appoggiare l’arrivo dei prodotti nel Paese di destinazione presso un deposito fiscale o un destinatario registrato (autorizzati a ricevere tale tipologia di prodotti).
Sul piano pratico, in relazione a tali vendite si potrà adottare una delle seguenti procedure:
1. Vendere il vino (o altri prodotti sottoposti ad accisa) al consumatore finale di altro Paese Ue, con invio dei prodotti allo stesso, previa sosta tecnica presso deposito fiscale/destinatario registrato di tale Paese; in tale evenienza:
– Ai fini dell’accisa: i prodotti vengono spediti dall’Italia in regime sospensivo mediante emissione di e-AD (se spediti da deposito fiscale) o di MVV (se spediti da piccolo produttore di vino) e assolvono l’accisa estera nel Paese estero, con successivo proseguimento verso il consumatore finale;
– Ai fini Iva: viene emessa fattura nei confronti del cliente finale; tale fattura:
– Ai fini dell’Iva italiana: reca la dicitura “operazione non imponibile articolo 41/1/b del Dl n. 331/1993”;
– Ai fini dell’Iva del Paese di destino: reca l’indicazione dell’Iva dovuta nel Paese stesso (l’Iva estera viene calcolata includendo nella base imponibile l’eventuale accisa dovuta nel Paese di destino).
2. Vendere il vino (o altri prodotti sottoposti ad accisa) ad accisa italiana assolta
Nel caso di cessione di vino e di altre bevande alcoliche ad accisa assolta, ai fini delle accise, è possibile applicare la procedura di cui all’articolo 36 della Direttiva 2008/118/CE.

 

Si tratta della procedura tipicamente prevista per le imprese commerciali.
In tale evenienza:
– Ai fini dell’accisa: i prodotti vengono spediti ad accisa italiana assolta (per il vino l’accisa è zero), con emissione del DAS, e vengono sottoposti ad accisa del Paese estero, in genere, a mezzo di rappresentante fiscale accise, con diritto al rimborso dell’eventuale accisa italiana, una volta dimostrato che il prodotto è stato assoggettato all’eventuale accisa del Paese di destinazione;
– Ai fini dell’Iva, viene emessa fattura nei confronti del cliente finale; tale fattura:
– Ai fini dell’Iva italiana: reca la dicitura “operazione non imponibile articolo 41/1/b del Dl n. 331/1993;
– Ai fini dell’Iva del Paese di destino: reca l’indicazione dell’Iva dovuta nel Paese stesso (l’Iva estera viene calcolata includendo nella base imponibile l’eventuale accisa dovuta nel Paese di destino).
Com’è possibile notare, la vendita on line di vino (e di altri prodotti sottoposti ad accisa), nei confronti di consumatori finali di altro Paese Ue, con trasporto a cura o a spese dell’impresa italiana, non è una cosa semplice. Le difficoltà sopra delineate sono destinate a venire meno a partire dal 1° luglio 2021, in corrispondenza con l’entrata in applicazione della Direttiva 2017/2455, come modificata dalla Direttiva 2019/1995 e del Regolamento 2019/2026 (la decorrenza iniziale prevista dal 1° gennaio 2021 è stata spostata al 1° luglio 2021 in conseguenza delle difficoltà create dalla pandemia corona virus. Le nuove norme apportano la semplificazione, sicuramente ai fini dell’Iva (con introduzione del sistema dello sportello unico: applicazione dell’Iva del Paese di destinazione con suo versamento all’Erario italiano), con qualche speranza anche ai fini dell’accisa.

La risposta a questo quesito è stata fornita grazie alla consulenza del Dr. Stefanino Garelli – Studio Associato Garelli – Torino.   

 

 width=La nostra azienda importa e distribuisce in Italia vini di aziende estere. Chiediamo se i vini esteri debbano avere l’indicazione “contiene solfiti” espressamente in lingua italiana o se sia sufficiente scriverla in altra lingua dell’Unione Europea (esempio: contains sulphites, contient des sulfites). È una questione poco chiara anche per quanto riguarda le possibili conseguenze: Siamo sanzionabili in quanto importatori? Oppure il problema riguarda l’azienda produttrice? C’è il rischio di vedere prodotti ritirati dal mercato? 

La risposta è da ricercarsi nella recente normativa in merito, il Regolamento Delegato (UE) 2019/33, che, in materia di allergeni, riprende quanto disposto dal Reg. 1169/2011 relativo alle informazioni sugli alimenti ai consumatori (All. II).
Per quanto riguarda l’etichettatura, quelle relative alle sostanze allergeniche sono indicazioni obbligatorie. Pertanto, i termini riguardanti i solfiti, le uova e i prodotti a base di uova, il latte e i prodotti a base di latte utilizzati nella produzione vinicola (Art. 40 e 41 del Reg. 2019/33) devono sempre comparire in etichetta, accompagnati o meno dai relativi pittogrammi. L’art. 15 del Reg. (UE) n.1169/2011 recita “le informazioni obbligatorie sugli alimenti appaiano in una lingua facilmente comprensibile da parte dei consumatori degli stati membri nei quali l’alimento è commercializzato”. Per l’Italia, la legislazione nazionale ha indicato la lingua italiana. Per quanto riguarda la responsabilità, l’articolo 8 del Reg. (UE) n.1169/2011 dispone che l’operatore del settore alimentare responsabile delle informazioni sugli alimenti è l’operatore con il cui nome o con la cui ragione sociale è commercializzato il prodotto o, se tale operatore non è stabilito nell’Unione, l’importatore nel mercato dell’Unione.    L’operatore del settore alimentare responsabile delle informazioni sugli alimenti assicura la presenza e l’esattezza delle informazioni sugli alimenti, conformemente alla normativa applicabile in materia di informazioni sugli alimenti e ai requisiti delle pertinenti disposizioni nazionali.                            

 

 width=Vorrei produrre, nel mio stabilimento, una piccola quantità di vino aromatizzato del tipo Vermouth. Ho preso visione del Reg. Cee 1601/1991 e della Legge 82/206. Mi sembra di capire che l’aggiunta di alcool per questa tipologia di prodotto è sempre da effettuarsi in quanto espressamente prevista. Quello che vorrei capire è se, mantenendo il prodotto ad un titolo alcolometrico voluminico effettivo inferiore al 16% (fermo restando il titolo alcolometrico totale minimo del 17,5%), è possibile evitare l’apposizione della fascetta di stato per l’alcool.
ci risulta che le leggi a cui fa riferimento siano state abrogate dal Reg UE 251/2014 che a tutt’oggi è il riferimento normativo per questo tipo di prodotti. Secondo quanto indicato all’articolo 3 comma 2, il vermouth è un vino aromatizzato con le seguenti caratteristiche:
a) nel quale i prodotti vitivinicoli di cui alla lettera a) rappresentano almeno il 75 % del volume totale;
b) con eventuale aggiunta di alcole;
c) con eventuale aggiunta di coloranti;
d) al quale è eventualmente aggiunto mosto di uve, mosto di uve parzialmente fermentato o entrambi;
e) con eventuale aggiunta di edulcoranti;
f) che ha un titolo alcolometrico volumico effettivo non inferiore a 14,5 % vol. e inferiore a 22 % vol. e un titolo alcolometrico volumico totale non inferiore a 17,5 % vol.
Il vino aromatizzato è in ogni caso sottoposto al contrassegno di stato (fascetta rossa).
Per le corrette procedure e comunicazioni le suggeriamo di contattare gli uffici territoriali dell’Icqrf e dell’Agenzia delle Dogane. Sperando di aver risposto al suo quesito, le porgiamo i più cordiali saluti.