Gli associati chiedono, gli esperti rispondono

di P. Brogioni, L. Bonifazi, F. Colombo, M. Fusani, M. Giuri, S. Salvi

Quesito 1

Annata di produzione e indicazioni facoltative

In caso di acquisto di vino sfuso (senza denominazione) per successiva produzione spumante con un Mvv riportante la dicitura “Campagna 2024/2025”, è possibile rivendere il prodotto con la dicitura “annata 2024”?

L’annata di produzione delle uve rientra tra le indicazioni facoltative ai sensi della disciplina europea benché a livello nazionale il Dm 5 ottobre 2010 nonché il Testo unico del vino (articolo 31, comma 12) ha stabilito l’obbligatorietà dell’annata di vendemmia per i vini Dop fermi.
Di certo l’Mvv è elemento di tracciabilità imprescindibile e necessario per trasferire quella catena di informazioni in grado di legittimare l’utilizzo di alcune indicazioni in etichetta che danno conto dei requisiti (dimostrabili) e che sono a carico del responsabile dell’etichettatura (l’Operatore del settore Agroalimentare definito dal Reg. (Ue) 1169/2011. Pertanto il fatto che il venditore abbia inserito il riferimento della campagna vendemmiale del vino in questione nell’Mvv autorizza l’acquirente a imbottigliare tale vino con i riferimenti riportati nel documento di trasporto (si consiglia comunque di verificare la fondatezza del dato dell’annata riportata sull’Mvv e avere così la certezza di poterla regolarmente rivendicare). L’utilizzabilità dell’annata in etichetta deve comunque sottostare alla regola generale, relativa al contributo minimo, pari all’85% delle uve da cui stato ottenuto il vino, che devono provenire dall’annata indicata nell’etichettatura e nella presentazione; nel caso dei vini senza Dop e Igp che riportano in etichetta l’annata di vendemmia, tale requisito deve essere certificato da un ente terzo, pubblico o privato, tra quelli autorizzati dal Masaf a tal fine scelto dallo stesso operatore di filiera. Si ritiene di dover precisare poi che l’annata di produzione delle uve è associata all’indicazione del termine millesimato, generalmente impiegato ai fini dell’etichettatura dei vini spumanti come anche espressamente indicato nel citato articolo 31, comma 12 della legge 12 dicembre 2016, n. 238. Tuttavia, allo stato attuale, in assenza di una specifica disciplina più restrittiva, si ritiene che il termine millesimato possa essere utilizzato anche per l’etichettatura dei vini frizzanti nonché per altre categorie di vino purché siano designati con l’annata di produzione delle uve. Infatti, il termine millesimato – che richiama il millesimo, cioè proprio l’annata di produzione – è solitamente associato dal consumatore a tale indicazione e conseguentemente, qualora non fosse adeguatamente accompagnato da tale informazione, sarebbe fuorviante e ingannevole, anche considerando le disposizioni orizzontali dettate dal Reg. (Ue) 1169/2011 (articolo 7, paragrafo 1).

Quesito 2

Taglio Rosso Toscano Igt

Su un taglio di vino Rosso Toscano Igt, dichiarato in etichetta con doppio vitigno, Sangiovese e Syrah, posso fare il taglio di annata, oltre il taglio dei due vitigni? Esempio: posso tagliare un Sangiovese 2020 con un Syrah 2019 al 15%  e dichiarare in etichetta oltre al doppio vitigno l’annata 2022?

Per il taglio Igt Toscana 2022 Sangiovese-Syrah con 15% di Sangiovese altra annata è necessario esaminare due diversi testi normativi, la normativa nazionale, Legge 238/16 (testo Unico del vino), e la normativa comunitaria, Reg. 2019/33. Più precisamente, l’art.45 della Legge n.238/16 (indicazione del “doppio vitigno” in etichetta prevede che la varietà minoritaria debba “rappresentare un quantitativo superiore al 15 per cento del totale delle uve utilizzate” mentre invece l’art. 49 del Regolamento 2019/33 stabilisce che l’annata possa essere a condizione che l’85% dell’uva utilizzata provenga da quella annata dichiarata.
Dunque, per la varietà è stabilito che debba essere superiore al 15% (e dunque la maggioritaria al massimo 84,99 %) mentre per l’annata è previsto pari a non più del 15% (e per differenza a non meno dell’85%.
In conclusione, tale discrepanza normativa fa sì che i sistemi informatici degli organismi di certificazione, che applicano quanto dettato dalla normativa nazionale/comunitaria, non consentano il taglio di annata in un vino con taglio di doppio vitigno. Pertanto, al momento, la risposta al quesito posto è no.

 

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