Lista degli ingredienti e dichiarazione nutrizionale
di Luigi Bonifazi
Quesito – E’ necessario riportare gli ingredienti su bolle, fatture immediate di vendita del vino confezionato (bottiglie o bag in box) così come anche per gli MVV?
Risposta – Innanzitutto, dobbiamo specificare che si tratta di adempimenti che riguardano i vini prodotti successivamente all’8 dicembre 2023, e quindi soggetti alle nuove disposizioni. I prodotti della vendemmia 2024 rientrano a pieno titolo in questi obblighi di legge.
Rispetto alla domanda diciamo subito che le bottiglie e i bag in box dovranno contenere, nell’etichetta fisica o in quella elettronica raggiungibile attraverso il QR-Code, i riferimenti della tabella degli ingredienti e la dichiarazione nutrizionale: tali informazioni, essendo riportate in etichetta, sono disponibili e “permettono alle autorità competenti di accedere a tali informazioni”, in conformità a quanto previsto all’articolo 10, comma 2, del Reg. (Ue) 2018/273. Pertanto, l’elenco degli ingredienti e la dichiarazione nutrizionale di un vino etichettato può non essere inserita nel relativo documento di accompagnamento.
Infatti, nel caso di prodotto sfuso destinato alla vendita tra operatori, la lista degli ingredienti e la dichiarazione nutrizionale dovranno essere riportate nel documento di trasporto (MVV). Per quanto concerne il documento di accompagnamento di cui all’articolo 10 del regolamento Ue 2018/273, si applicano le disposizioni del Reg. (Ue) 1308/2013, che prevede la necessità di annotare nel documento tutte le indicazioni obbligatorie, comprese, quindi, quelle più recenti previste dal Reg. (Ue) 2021/2117, non avendo il Reg. (Ue) 2023/1606 modificato le regole esistenti in materia. Qualora lo spazio nel documento di accompagnamento non sia sufficiente (casistica, invero, assai probabile), è possibile allegare allo stesso una scheda che riporti la lista degli ingredienti ed un rimando agli estremi del documento di accompagnamento. Analogamente, nel documento di accompagnamento, nella pertinente sezione, dovrà essere fatto un rimando alla scheda allegata contenente la lista degli ingredienti.
Nel caso, invece, di vendita di vino sfuso al consumatore finale, anche quest’ultimo deve necessariamente avere la possibilità di accedere alle informazioni nutrizionali e degli ingredienti. E allora, qualora si verifichi l’acquisto di vino sfuso con un contenitore di proprietà dell’acquirente, le nuove informazioni obbligatorie dovranno essere reperibili e facilmente leggibili sul vaso vinario o alla pompa: lo strumento previsto è indifferentemente quello fornito attraverso via elettronica con il Qr code o attraverso un cartello fisico che contenga i riferimenti necessari. Invece, in caso di assenza di contenitore di proprietà dell’acquirente, si configura invece un imbottigliamento a tutti gli effetti: si dovrà pertanto procedere alla registrazione dell’imbottigliamento sul registro Sian ed attribuzione del numero del lotto, a garanzia di quegli elementi di tracciabilità oramai imprescindibili.